Postato in origine da: GiacoXp Postato in origine da: _Max_ Ancora...
Questo tread è dedicato allo sviluppo della versione 3.8.0 di Microfatture Extra...
L'accesso al forum è libero, ma forse è il caso che ti ricordi che, per evitare che coloro che usufruiscono di questo spazio debbano continuare a leggere il tuo 'voi che ne pensate', forse sarebbe il caso di postare le tue osservazioni (quasi studiate "ad hoc") aprendo un nuovo argomento...
La eventuale risposta al tuo dubbio te la potrebbe dare qualcuno che lo fa di mestiere (consulenza) oppure qualcuno che - probabilmente - ne sa più di te...
Il tutto senza voler essere né offensivo né offeso dal fatto che - probabilmente - stai dando l'impressione di non aver letto quella che è la mia risposta, che ora, per evitare di confondere chi legge (perché il dubbio lo fai venire... non a me, sia chiaro), ti sentenzio:
Chi emette la fattura elettronica deve garantire l’autenticità, l’integrità a la leggibilità del documento dalla sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, attraverso l'apposizione della firma digitale che diventa elemento imprescindibile della fattura elettronica, insieme alla data di emissione, Partita IVA, codice fiscale ecc.
Discorso chiuso.
Grazie Max questa si che è una bella risposta tecnica e professionale.
sarà sicuramente utile a tutti quelli che vogliono imparare
Ciao Max non so quali siano le tue fonto, ma
Ho chiesto ad un mio amico che si occupa di gestionali per società in borsa e mi ha girato questo
a pagina 11
Per tutte le fatture elettroniche inviate a privati (altri operatori Iva o consumatori finali), il
SdI accetta anche file non firmati digitalmente
https://www.agenziaentra...genzia_delle_Entrate.pdfPer me la questione è chiusa così
Per me lo era già dal precedente intervento...
Posto questo che segue NON per controbattere, ma per chiarezza e per evitare che qualcuno prenda per "oro colato" la serie dei link postati, chiarendo ulteriormente:
Esiste (anzi è stato ammesso) un doppio regime per la firma digitale sulle fatture elettroniche. L'apposizione, per l'AdE, resta una mera facoltà nei rapporti tra privati, ma continua a essere obbligatoria per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione:
Questa 'facoltà' è stata recentemente ammessa (mesi fa)....
Si evidenzia, però, che l'apposizione della firma digitale sulla fattura elettronica garantisce la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento, nonché la riconducibilità al redattore, attribuendo allo stesso documento, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'efficacia probatoria.
Trattandosi di un adempimento facoltativo (per l'AdE...) molti "operatori" si stanno chiedendo il motivo per cui si ritiene opportuna e/o consigliabile e/o obbligatoria l'apposizione della firma digitale ma, in questa sede, non si può che limitarsi a ricordare che quest'ultima consente sicuramente di assicurare i requisiti di autenticità dell'origine e di integrità del documento, in aggiunta alla riconducibilità dell'autore (art. 20, d. Lgs n. 82/2005).
Infatti, nel caso in cui l'emittente scelga la possibilità di inviare file compressi, contenenti più fatture, si rende necessario (=obbligatorio) firmare ogni singolo file fattura e utilizzare determinati formati (CAdES-BES e XAdES-BES).
Le FE, inoltre, costituendo documenti informatici come tali devono essere conservati con una particolare procedura indicata dall'art. 3, D.M. 17/06/2014, ai sensi del quale devono essere rispettate le norme del codice civile, del codice dell'amministrazione digitale e le relative regole tecniche, nonché quelle tributarie, concernenti la corretta tenuta della contabilità, consentendo le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni negli archivi informatici con ricerca agevolata (nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva e quant'altro). Il processo di conservazione, ricordo, si deve concludere entro tre mesi dalla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi del comma 4-ter, art. 7, dl 357/1994, con apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi.
Pertanto, la fattura elettronica (solo B2B/B2C) può (anche) essere inviata senza firma digitale ma, pur essendo accettata dall'SdI, NON avrebbe TUTTI i requisiti indicati nella precedente mia risposta, ossia SENZA non avrebbe la natura (documento marcato digitalmente) che serve a garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del documento così come la riconducibilità all'autore che ha firmato digitalmente la fattura: in pratica, in caso di contestazione del contenuto senza firma, lo stesso potrebbe essere considerato come "carta straccia" per i motivi sopraindicati.
Pertanto, per chiarezza, ribadisco che:
Tutte le fatture elettroniche, una volta generato il file XML, vanno firmate digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura (o dal suo intermediario), così da garantire origine e contenuto.
La firma digitale è necessaria in quanto GARANTISCE non solo l’integrità delle informazioni contenute nella fattura, ma anche l’autenticità dell’emittente.